Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 19 lug 1927
Non sono soggetti alle prescrizioni del presente titolo in quanto siasi provveduto agli stessi scopi da regolamenti speciali:
1° i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorità marittima, qualunque sia l'uso cui sono destinati;
2° i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiaggie, dentro i limiti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della navigazione ed il commercio marittimo;
3° i generatori ed i recipienti di vapore in servizio delle Regie navi, degli stabilimenti della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
4° i generatori di vapore dei piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate;
5° i generatori ed i recipienti di vapore del naviglio della Regia guardia di finanza;
6° i generatori ed i recipienti di vapore delle Ferrovie dello Stato;
7° i generatori di vapore in servizio esclusivo delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie, delle funivie per il trasporto delle persone, e delle ferrovie private di seconda categoria;
8° i veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade pubbliche e sulle auto strade per trasporto di persone o di cose, fatta eccezione delle locomobili a velocità non superiore a 10 km. all'ora delle trattrici agricole e dei compressori stradali;
9° i recipienti da impiegarsi per il trasporto su ferrovie e linee assimilabili di gas compressi, liquefatti o disciolti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-3