RegolamentoTitolo I

Art. 4

In vigore dal 18 lug 1981
Non sono soggetti alle prescrizioni del presente titolo i seguenti apparecchi: 1° tutte le valvole di diametro non superiore a 50 mm., nonché le valvole di diametro superiore semprechè il fluido che deve attraversarle non sia nocivo ne riguardi igienici o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperatura superiore a 300° C. e pressione tale che il prodotto della pressione stessa in kg./cm², per il diametro della valvola, in mm., superi 1000; 2° i cilindri di motrici termiche e di compressori di vapori o di gas e i mantelli di turbine a vapore od a gas; 3° i tubi di condotta di vapori o di gas; 4° i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, per i quali apparecchi si verifichi una delle condizioni seguenti: a) il loro diametro interno (o la loro dimensione trasversale massima) non superi 500 mm.; b) la pressione massima di esercizio, che si pile determinare nella tubazione nella quale sono inseriti, non superi 6 kg./cm.²; c) il prodotto del loro diametro interno (o dello loro dimensione trasversale massima), in mm., per la pressione massima di esercizio in kg./cm.², non superi 3000; 5° i tubi con o senza nervature, i gruppi di tubi, di elementi o stufe che servono per riscaldamento; 6°i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas (a più fasi), quando facciano parte dell'incastellatura della macchina; 7° i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o in liquidi; 8°gli alimentatori automatici, per i quali si verifichi una delle condizioni seguenti: a) il loro diametro interno (o la loro dimensione trasversale massima) non superi 400 mm.; b) la loro pressione massima di esercizio non superi 10 kg./cm²; c) il prodotto del loro diametro interno (o della loro dimensione trasversale massima), in mm., per la pressione massima, di esercizio, in kg./cm.², non superi 4000; litri; 9° i generatori di capacità totale non superiore a cinque litri; 10° i recipienti di vapore di capacità totale non superiore a venticinque litri; 11° i generatori e i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e rispettivamente producibilità non superiore a 50 Kg/h ovvero capacità non superiore a 2000 litri; 11°-bis i generatori di vapore aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e producibilità superiore a 50 Kg/h, purchè soddisfino alle seguenti condizioni: a) risultino stabili per la pressione di progetto e siano sottoposti, in sede di costruzione, alla prova idraulica che verrà eseguita secondo le modalità previste ai primi due commi del successivo ; b) siano sottoposti, sul luogo di primo o nuovo impianto, alla verifica dei dispositivi di sicurezza che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo ; 11°-ter i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e capacità superiore a 2000 litri, purchè siano sottoposti sul luogo di primo o nuovo impianto alla verifica dei dispositivi di sicurezza, che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo , ovvero, in mancanza dei dispositivi di sicurezza, ad una prova alternativa tendente ad accertare che il recipiente è stato installato in condizioni tali per cui la pressione di progetto non può essere superata in nessun caso. 12° i recipienti mobili destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, di capacità non superiore a cinque litri; 13° i recipienti a pressione di gas o di vapori, diversi dal vapore d'acqua, di capacità totale non superiore a venticinque litri; purchè, se recipienti mobili, non siano adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, e, se recipienti fissi, non siano destinati a funzionare in luoghi frequentati dal pubblico; 14° gli estintori d'incendio, quando la loro pressione non superi 10 kg./cm.², oppure il loro diametro interno non superi 400 mm. È data facoltà al Ministro per le corporazioni, inteso il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, e udito il Consiglio nazionale delle ricerche, di escludere con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale altri tipi di apparecchi dall'applicazione del presente regolamento, quando il loro funzionamento sia riconosciuto esente da pericolo. Per le valvole, che non soddisfacciano alle condizioni fissate al n. 1 del presente articolo, la vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione si esercita presso i fabbricanti delle valvole mediante controlli periodici durante le lavorazioni e mediante i collaudi delle partite di valvole ultimate.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-4

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