Art. 105
RegolamentoTitolo III

Art. 105

105 / 114
In vigore dal 19 lug 1927
Le funzioni di polizia giudiziaria, per quanto riguarda la applicazione delle norme di prevenzione contro gli infortuni, sono esercitate dagli ispettori del lavoro e dagli agenti tecnici dell'Associazione; per quanto riguarda l'applicazione delle norme sul controllo della combustione, dagli agenti tecnici dell'Associazione suddetta e dai funzionari che saranno all'uopo incaricati dallo stesso Ministro per l'economia nazionale.
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