Regolamento›Titolo III
Art. 105
105 / 114In vigore dal 19 lug 1927
Le funzioni di polizia giudiziaria, per quanto riguarda la applicazione delle norme di prevenzione contro gli infortuni, sono esercitate dagli ispettori del lavoro e dagli agenti tecnici dell'Associazione; per quanto riguarda l'applicazione delle norme sul controllo della combustione, dagli agenti tecnici dell'Associazione suddetta e dai funzionari che saranno all'uopo incaricati dallo stesso Ministro per l'economia nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-105