Regolamento›Titolo II
Art. 93
In vigore dal 20 mag 1930
Il controllo della combustione sarà compiuto mediante indagini fisiche e chimiche e mediante prove di rendimento e di consumo.
Le predette operazioni si effettueranno di regola con ordine alternato; potranno tuttavia essere sostituite l'una all'altra, a seconda della natura, del modo di funzionamento e delle condizioni di esercizio dell'apparecchio o dell'impianto termico, agli effetti del razionale impiego dei combustibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-93