Regolamento›Titolo II
Art. 92
In vigore dal 19 lug 1927
Entro dodici mesi dalla denuncia dell'apparecchio e impianto fatta dall'utente, sarà eseguita a cura dell'Associazione, per mezzo dei suoi agenti tecnici, una visita di constatazione e di verifica sommaria e generale dell'apparecchio o impianto.
Su apposito libretto matricolare saranno annotati i dati essenziali e più importanti agli effetti del controllo che deve istituirsi sull'apparecchio o sull'impianto.
Sul libretto matricolare, di cui ogni consortista dovrà essere provveduto, saranno altresì segnati i risultati delle indagini, di cui ai successivi articoli, secondo le istruzioni che saranno emanate in materia dal Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-92