Regolamento›Titolo II
Art. 90
In vigore dal 19 lug 1927
Le denuncie devono farsi entro il termine di giorni dieci dalla installazione, trasferimento o variazione indicati nell'. La denuncia per inattività dell'apparecchio o impianto deve farsi entro dieci giorni dallo stato di inattività, sempre che tale stato si presuma abbia ad avere durata superiore ad un anno e in ogni modo entro li mese di ottobre dell'anno precedente a quella in cui si preveda che l'apparecchio o impianto rimarrà inattivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-90