RegolamentoTitolo II

Art. 88

In vigore dal 19 lug 1927
La denuncia deve contenere la descrizione dell'apparecchio o impianto e indicare i dati occorrenti secondo moduli che potranno essere adottati dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-88

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo