Regolamento›Titolo II
Art. 88
88 / 114In vigore dal 19 lug 1927
La denuncia deve contenere la descrizione dell'apparecchio o impianto e indicare i dati occorrenti secondo moduli che potranno essere adottati dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-88