Art. 88
RegolamentoTitolo II

Art. 88

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In vigore dal 19 lug 1927
La denuncia deve contenere la descrizione dell'apparecchio o impianto e indicare i dati occorrenti secondo moduli che potranno essere adottati dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-88