Regolamento›Titolo II
Art. 84
In vigore dal 19 lug 1927
Per ogni apparecchio o impianto per il quale sia stata chiesta la dichiarazione di esonero l'Associazione disporrà gli accertamenti, da eseguirsi da un suo agente tecnico, sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio della dichiarazione di esonero.
Il verbale di visita dell'apparecchio o impianto dovrà contenere in particolare l'indicazione di tutti gli elementi occorrenti per farne conoscere la potenzialità, il funzionamento, il consumo annuo medio e la natura dei combustibili impiegati.
Esaurita l'istruttoria, l'Associazione si pronuncerà sulla domanda con provvedimento motivato.
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