Regolamento›Titolo II
Art. 81
In vigore dal 19 lug 1927
Quando il consumo sia tale da non interessare l'economia dei combustibili, potrà essere concessa la dichiarazione di esonero ai sensi ed effetti dell' del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, per gli apparecchi o impianti termici che si trovino nelle condizioni seguenti:
1° Generatori di vapore, isolati o in batteria o comunque aggruppati, della superficie riscaldata complessiva non maggiore:
di 60 mq. se funzionanti normalmente tutto l'anno solo con un turno giornaliero di non oltre otto ore;
di 40 mq. se con due turni;
di 20 mq. se con tre turni;
2° Motori termici:
a) a vapore della potenza massima non superiore:
a 120 cavalli effettivi, se funzionanti normalmente tutto l'anno con un solo turno giornaliero di non oltre otto ore;
a 80 cavalli effettivi, se con due turni;
a 40 cavalli effettivi, se con tre turni.
Detti valori limite saranno sei volte maggiori allorchè trattisi di motori a ricupero di vapore;
b) a combustibile liquido della potenza massima non superiore:
a 420 cavalli effettivi, se funzionanti tutto l'anno con un solo turno giornaliero di non oltre otto ore;
a 280 cavalli effettivi, se con due turni;
a 140, se funzionanti con tre turni;
c) a gas della potenza massima non superiore:
a 250 cavalli effettivi, se funzionanti normalmente tutto l'anno con un solo turno giornaliero di non oltre otto ore;
a 170 cavalli effettivi, se con due turni;
a 90 cavalli effettivi, se con tre turni.
Quando si tratti di generatori o gruppi di generatori op pure di motori funzionanti per una industria a carattere stagionale o come riserva termica, i valori limite di superficie di riscaldamento o di potenza indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo sono rispettivamente triplicati;
3° Gassogeni o forni di qualsiasi tipo e destinazione isolati o in gruppi quando non abbiano un consumo annuo complessivo in combustione superiore a due miliardi di calorie.
I valori limite indicati nel presente articolo si intendono riferiti ad impiego di combustibili esteri.
I valori stessi sono triplicati se riferiti ad impiego di combustibili fossili solidi nazionali o di residui di lavorazioni industriali od agricole.
Per impieghi misti di combustibili esteri e nazionali l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione potrà di volta in volta adottare valori intermedi proporzionalmente all'impiego di detti combustibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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