RegolamentoSez. 2

Art. 76

In vigore dal 19 lug 1927
Gli apparecchi esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento debbono entro due anni essere uniformati alle disposizioni da questo stabilite. Il Ministro per l'economia nazionale avrà tuttavia facoltà, su conforme parere del Consiglio tecnico, di prorogare detto termine, in casi eccezionali, quando ciò sia tenuto necessario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-76

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