Art. 94
RegolamentoTitolo II

Art. 94

94 / 114
In vigore dal 20 mag 1930
Le indagini fisiche e chimiche consistono: a) in analisi dei prodotti della combustione, di regola limitata alla sola ricerca della percentuale di anidride carbonica: però l'agente tecnico potrà, a suo giudizio esclusivo, procedere anche ad analisi supplementari; b) nella determinazione della temperatura dei prodotti stessi alla fine del circuito di utilizzazione e, quando l'agente tecnico lo ritenga opportuno, anche in altri punti del circuito medesimo; c) nella constatazione delle condizioni di tiraggio e, sopratutto, nella determinazione di tiraggio differenziale fra punti diversi del ciclo; d) nell'esame e nello studio delle registrazioni fatte a cura dell'utente e dei dati segnalati dagli apparecchi di controllo esistenti e, ove occorra, verificati. È in facoltà del direttore della Sezione regionale competente di prescindere da taluna delle indagini di cui ai quattro commi precedenti. Quando si tratti di motrici termiche, se a stantuffo si faranno rilievi di diagrammi, e calcolazioni relative, se a turbina rilievi di temperatura, di pressioni e di dati interessanti il consumo del combustibile. Le indagini di cui al presente articolo potranno compiersi senza preavviso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-94