Art. 87
RegolamentoTitolo II

Art. 87

87 / 114
In vigore dal 19 lug 1927
Deve essere data denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione di ogni apparecchio o impianto anche se esonerato: a) che sia posto in esercizio; b) che sia oggetto di trasferimento di proprietà o di possesso; c) che abbia subito modificazioni nella sua struttura o nel suo funzionamento; d) che abbia subito variazioni di luogo o di esercizio. La denuncia è obbligatoria anche se l'apparecchio o impianto è o sia posto in stato di inattività. È applicabile altresì la norma del secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-87