Art. 43

In vigore dal 27 nov 1926
Gli aspiranti al concorso per titoli, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell', ad eccezione di quelli di cui ai numeri 9 e 11 dello stesso articolo. Il concorrente deve anche produrre tutti gli altri documenti che comprovino il diritto a partecipare al concorso, i titoli stabiliti nell' della legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed ogni altro titolo di cui intenda avvalersi. La domanda di ammissione al concorso per titoli e la quietanza comprovante il versamento della somma di L. 100 debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede. Sono applicabili le disposizioni dei commi 2° e 3° dell', del comma 3° dell' e dei commi 3° e 4° dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-43

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