Art. 48

In vigore dal 27 nov 1926
I notari che abbiano compiuto il 75° anno di età alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, cessano dall'esercizio di pieno diritto alla data medesima. Il Ministero della giustizia promuove i relativi decreti di dispensa e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-48

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