Art. 51
In vigore dal 27 nov 1926
La disposizione del comma 3° dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non è applicabile alle spese di trasporto e deposito degli atti, repertori e sigilli di notari cessati per qualsiasi causa, quando la consegna debba farsi nella sede dell'archivio notarile dal notaro cessato o traslocato o da un suo procuratore speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-51