Art. 46

In vigore dal 27 nov 1926
Entro venti giorni dalla data del Bollettino nel quale viene pubblicata la relativa graduatoria, i concorrenti classificati primi, in numero doppio dei posti da assegnarsi mediante concorso per titoli, debbono far pervenire al competente Procuratore del Re la dichiarazione prevista nel comma 1° dell'. Sono applicabili al concorso per titoli le disposizioni dell', commi 2° e 3°, e degli del presente decreto. Qualora la dichiarazione di cui nel 1° comma del presente articolo debba chiedersi ad altri aspiranti classificati in graduatoria dopo quelli indicati nel comma stesso, vi provvede il Ministero. In tale caso, il termine di 20 giorni per la presentazione della dichiarazione anzidetta decorre dal giorno di comunicazione della richiesta all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-46

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo