Art. 50

In vigore dal 15 feb 1936
Il termine stabilito nell', commi 1° e 2°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, decorre dalla data del Bollettino ufficiale nel quale viene pubblicato il decreto ministeriale di trasferimento o la notizia della registrazione del decreto Reale di nomina.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine stabilito nell'art. 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nell'art. 50 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, rimane sospeso durante il periodo di permanenza dei notari sotto le armi nelle circostanze previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-50

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