Art. 52

In vigore dal 27 nov 1926
È abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto. Questo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, tranne quanto alle disposizioni riferibili alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 novembre 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926. Atti del Governo, registro 254, foglio 154. - Coop
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-52

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