Art. 45

In vigore dal 27 nov 1926
Nel concorso per titoli, ogni commissario dispone di quaranta punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituisce il punto definitivo col quale egli è collocato in graduatoria. La Commissione, in base al punto definitivo di ciascun concorrente, forma la graduatoria generale dei concorrenti per titoli. A parità di voti, la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. È applicabile al concorso per titoli il disposto del comma 5° dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-45

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