Art. 42
In vigore dal 27 nov 1926
Il concorso per esame, indetto insieme a quello per titoli, è regolato dalle disposizioni degli articoli precedenti sui normali concorsi per esame.
Al concorso per titoli sono ammessi coloro che risultino forniti dei requisiti stabiliti dall' della legge 6 agosto 1926, n. 1365. Al concorso medesimo è applicabile il disposto del comma, 2° dell' del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-42