Art. 38

In vigore dal 27 nov 1926
Il Ministero, prima che il notaro raggiunga il limite di età, promuove il relativo decreto Reale di dispensa, indicandovi la decorrenza stabilita nell'articolo precedente, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, agli effetti dell'art. 58 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Consiglio notarile competente provvede alle altre pubblicazioni stabilite nell' della legge medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-38

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