Art. 39
In vigore dal 27 nov 1926
La consegna degli atti, repertori e sigilli del notaro dispensato per limite di età deve farsi all'archivio notarile distrettuale, nella sede dell'archivio stesso, dal notaro cessato, o da un suo procuratore speciale, entro il termine di venti giorni dalla data di cessazione.
Qualora, nel periodo che intercede fra la data di cessazione del notaro per limite di età e la data di consegna degli atti all'archivio, occorresse, per dimostrata urgenza, rilasciare copie, estratti o certificati o compiere qualsiasi altra operazione sugli atti del notaro cessato, vi provvede, nell'ufficio del notaro stesso, il capo dell'archivio notarile distrettuale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-39