Art. 40
In vigore dal 27 nov 1926
Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto od ottenuto il trasloco notari in esercizio, sono messi a concorso per ciascun distretto notarile nella proporzione di due terzi per esame e un terzo per titoli.
I concorsi per esame e per titoli, contemplati nel comma precedente, sono indetti con unico decreto Ministeriale, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Tale decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso e l'indicazione del numero di posti da conferirsi in ciascun distretto per esame e per titoli, e stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione.
I concorrenti per esame, entro il limite dei posti loro spettanti per ciascun distretto, hanno sui concorrenti per titoli la precedenza nella scelta fra i posti del distretto indicati dal bando di concorso, ogniqualvolta tali posti debbano conferirsi in parte per esame e in parte per titoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-40