Art. 41

In vigore dal 27 nov 1926
I posti, che, nel periodo di cui nell'articolo precedente, vengano messi a concorso per esame in eccedenza ai due terzi per ciascun distretto, perché costituenti una frazione di tre, sono computati nei concorsi immediatamente successivi per i rispettivi distretti, agli effetti di determinare il corrispondente terzo di posti da conferirsi per titoli. Qualora, per qualsiasi motivo, non abbiano luogo nomine a posti messi a concorso per esame o per titoli, tali posti si considerano come esclusi dal concorso, agli effetti di stabilire per i corrispondenti distretti nei successivi concorsi le proporzioni tra i posti da conferirsi per esame e quelli da conferirsi per titoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-41

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