Art. 42

Art. 42

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In vigore dal 27 nov 1926
Il concorso per esame, indetto insieme a quello per titoli, è regolato dalle disposizioni degli articoli precedenti sui normali concorsi per esame. Al concorso per titoli sono ammessi coloro che risultino forniti dei requisiti stabiliti dall' della legge 6 agosto 1926, n. 1365. Al concorso medesimo è applicabile il disposto del comma, 2° dell' del presente decreto.
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