Art. 26
In vigore dal 27 nov 1926
Sono dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecento dieci punti su trecento, con i minimi stabiliti negli articoli precedenti.
La Commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
A parità di voti, hanno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato esami di concorso per nomina a notaro oppure esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi. Nel caso di parità di tale votazione o dello stesso numero di votazioni complessive, si tiene conto della votazione più favorevole fra le rimanenti.
A parità di condizioni dopo l'applicazione dei commi secondo e terzo del presente articolo, la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-26