Art. 28
In vigore dal 27 nov 1926
Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle operazioni del concorso. Egli può intervenire alle sedute della Commissione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ed ha facoltà di annullare i concorsi nei quali siano avvenute irregolarità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-28