Art. 32
In vigore dal 27 nov 1926
L'esame di concorso sostenuto a norma del presente decreto, per coloro che conseguano la nomina, sostituisce ad ogni effetto l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato.
Coloro che siano stati dichiarati idonei in un concorso per esame, senza conseguire la nomina a notaro, sono considerati candidati notari agli effetti della eventuale nomina a coadiutori temporanei e per gli altri effetti non contrastanti con le disposizioni della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-32