Art. 27

In vigore dal 27 nov 1926
Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese con l'intervento di tutti i commissari, salvo, che sia altrimenti consentito da particolari disposizioni del presente decreto. Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato da un membro supplente. Di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale, che viene sottoscritto dal presidente, dai membri della Commissione e dal segretario. È vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione. Le cancellature o correzioni che occorressero devono essere approvate con postille, prima delle sottoscrizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-27

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