Art. 31

In vigore dal 27 nov 1926
Il notaro nominato ai sensi dell'articolo precedente, qualora non assuma le funzioni nel termine di cui all', s'intende decaduto. In tale caso, il posto già assegnatogli viene rimesso a concorso nelle forme ordinarie, ai sensi del l' del presente decreto. Verranno parimenti rimessi a concorso nelle forme ordinarie i posti ai quali, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto avere luogo nomine in seguito al concorso per esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-31

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