Art. 10

In vigore dal 2 dic 1959
Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: 1° copia autentica dell'atto di nascita; 2° certificato di cittadinanza italiana; 3° certificato di moralità rilasciato dal sindaco o podestà del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco o podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti; 4° certificato generale del casellario giudiziale; 5° certificato indicato al n. 4 dell' del presenta decreto; 6° certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale. Se il candidato ha difetti o imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente descritte nel certificato; 7° diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una università del Regno, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica; 8° certificato di compimento della pratica notarile, rilasciato dal notaro presso il quale la pratica fu compiuta e vistato dal presidente del Consiglio notarile; 9° fotografia vidimata da un notaro, con la firma autenticata dell'aspirante; 10° documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente: a) ha superato precedenti esami di concorso per nomina a notaro oppure esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con la indicazione del voto complessivo riportato in ciascuno di essi; b) ha prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; c) ha prestato servizio militare come sopra presso reparti operanti; d) è invalido di guerra; e) fu ferito in combattimento; f) è orfano di guerra o figlio di invalido di guerra; g) è insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale per merito di guerra; h) possiede altri requisiti speciali contemplati dalle disposizioni vigenti; 11° quietanza comprovante il pagamento della tassa erariale di L. 200, stabilita dall' del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per ammissione ad esami di abilitazione professionale; 12) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di. L. 500 di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 450 per contributo alle spese del concorso. Sono esenti dal pagamento della tassa di cui al n. 11 coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello e coloro che siano risultati idonei in un precedente concorso per esami. Ai documenti indicati nel precedente articolo è applicabile il disposto dei commi secondo e quinto dell'. I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del concorso. Il concorrente, che appartenga ad un'amministrazione dello Stato, è dispensato dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528, nel modificare l'art. 10, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, ha conseguentemente disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le tasse per i concorsi a posti di notaio e ad impieghi negli Archivi notarili, stabilite dagli articoli 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, sono aumentate del 200 per cento".
  • La L. 14 ottobre 1959, n. 937, nel modificare l'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528, che modifica l'art. 10 del D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento di sede, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, modificato dallo art. 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e dallo art. 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono tenuti a corrispondere una tassa di lire 1500 per ciascun posto al quale concorrono".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-10

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