RegolamentoCapo II

Art. 20

Nomina dei piloti.

In vigore dal 5 giu 1926
i vincitori del concorso sono dal comandante del compartimento marittimo nominati «aspiranti piloti» per il periodo di un anno, che è ridotto a mesi sei per i patentati capitani di lungo corso che abbiano due anni di comando di piroscafi di stazza netta non inferiore a 2000 tonnellate. Al termine del periodo di tirocinio anzidetto, il corpo dei piloti, sarà chiamato a pronunziarsi a scrutinio segreto sulla loro idoneità. Gli aspiranti che abbiano raccolti, due terzi almeno di voti favorevoli fra i componenti il corpo e che siano giudicati idonei anche dal comandante del compartimento, saranno nominati piloti effettivi; gli altri saranno senz'altro licenziati, con ordinanza del comandante del compartimento. In caso di divergenza di giudizio fra il corpo dei piloti ed il comandante del compartimento, la decisione è riservata al Ministero, sentito il competente direttore marittimo. A norma dell'art. 193 del Codice per la marina mercantile, ai vincitori del concorso sarà rilasciata dal Comando del compartimento una licenza provvisoria. Trascorso con buon esito il periodo di prova, la licenza provvisoria verrà sostituita col certificato di licenza definitiva ed il pilota sarà iscritto nel registro stabilito dal precitato articolo del Codice. Agli effetti dell' del presente regolamento, tanto gli aspiranti, quanto i piloti, saranno muniti di speciale tessera di riconoscimento conforme ad apposito modello.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-20

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