Regolamento›Capo I
Art. 16
Regolamenti speciali.
In vigore dal 5 giu 1926
In conformità all'art. 204 del Codice per la marina mercantile, saranno compilati speciali regolamenti da approvarsi con decreto Reale, sull'ordinamento di ciascun corpo di piloti, sulla esecuzione del servizio, sulle particolari tariffe, di cui all'art. 195 del Codice stesso e sull'ammontare della cauzione da prestarsi a norma di legge.
Essi conterranno anche le norme sia per il versamento e per la reintegrazione della cauzione e della quota di comproprietà dei beni del corpo, sia per il rimborso di esse ai piloti che cessino dal servizio.
Le tariffe delle mercedi da corrispondersi ai pratici locali di cui all'ultimo comma dell' del presente regolamento, saranno determinate dalle competenti direzioni marittime. Per la riscossione di tali mercedi saranno seguite le norme indicate nel precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-16