Regolamento›Capo I
Art. 15
Riscossione dei compensi di pilotaggio.
In vigore dal 5 giu 1926
La riscossione delle mercedi di pilotaggio ha luogo verso
esibizione di un ordine d'introito, staccato da apposito registro a madre e figlia, tenuto dall'Ufficio di porto.
L'ordine d'introito sarà firmato dal capo pilota. e controllato e vidimato dall'autorità marittima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-15