Regolamento›Capo I
Art. 10
Pagamento della mercede di pilotaggio.
In vigore dal 5 giu 1926
Il capitano è sempre tenuto al pagamento dell'intera mercede di pilotaggio sia che, comunque, dopo averlo chiamato, non si avvalga o non possa avvalersi dell'opera del pilota per motivi a questi non imputabili, sia che permetta che si faccia qualcuno dei segnali di cui all'articolo precedente ad un fine che non sia quello di chiamare il pilota.
Il pilota, che, per forza di tempo, non possa imbarcarsi sulla nave, deve dare al capitano tutte le indicazioni sulla, rotta da percorrere, tenendosi, possibilmente, con la propria imbarcazione di prora fino a quando non gli riesca di salire a bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-10