RegolamentoCapo I

Art. 11

Rimunerazione straordinaria ai piloti.

In vigore dal 5 giu 1926
Nel caso che il pilota chiamato a bordo di una nave per pilotarla, debba, per circostanze estranee al proprio servizio non a lui imputabili, trattenervisi oltre tre ore, avrà diritto ad una rimunerazione personale di L. 25, indipendentemente dal compenso di pilotaggio dovuto a base di tariffa, avrà inoltre diritto, se la sua permanenza si protragga al di là delle sei ore, alla partecipazione alla mensa ufficiali a spese della nave ed all'alloggio, a seconda delle ore in cui egli si trova a bordo. Se la nave sia condotta, per causa di forza maggiore o a richiesta del capitano, in località diversa dal porto cui il pilota appartiene, la rimunerazione straordinaria suddetta sarà dovuta per ogni giornata e frazione e competerà al pilota anche il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per rientrare in sede. Se la nave non possa, per causa di forza maggiore o per altro motivo indipendente dalla volontà del capitano, essere guidata alla località di sua destinazione, il pilota, deve rimanere a bordo ed attendere che siano eliminati gli ostacoli impedenti il cammino e le manovre della nave, sino a quando non sia possibile riprendere l'esercizio del pilotaggio, senza che per ciò egli abbia diritto ad aumento di retribuzione, salvo quanto è stabilito nel caso previsto dal primo comma del presente articolo. Qualora sia sospesa la partenza della nave dopo che il pilota si è già recato a bordo, sarà a questi dovuta l'indennità personale di L. 25.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-11

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