RegolamentoCapo I

Art. 8

Direzione dell'ormeggio.

In vigore dal 5 giu 1926
Nella mercede stabilita per il pilotaggio è compresa anche la remunerazione per la direzione dell'ormeggio purchè l'ancoraggio e l'ormeggio della nave pilotata si susseguano senza interruzione. I piloti, quando ne ricevano l'ordine dall'autorità portuale, avranno l'obbligo di recarsi gratuitamente incontro alle navi in arrivo, per comunicare loro il posto d'ormeggio o d'ancoraggio assegnato dall'autorità stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-8

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