Regolamento›Capo I
Art. 3
Tessere di riconoscimento.
In vigore dal 5 giu 1926
I piloti a bordo delle navi pilotate, sia nazionali che estere, debbono ubbidienza e rispetto ai capitani, cui sono tenuti ad esibire, nel presentarsi a bordo, la tessera personale di riconoscimento, conforme ad apposito modello, della quale debbono essere muniti e che debbono pure presentare alle autorità se richiesti.
Debbono anche esibire, a richiesta dei capitani delle navi pilotate, un esemplare del presente regolamento, di quello speciale di pilotaggio di cui al successivo , del Codice per la marina mercantile e del regolamento relativo.
In servizio porteranno un berretto simile a quello usato dagli ufficiali della marina, senza distintivo di grado ed avente sul davanti, in luogo del trofeo, una semplice ancora e la leggenda «Capo pilota», «Sotto capo pilota», o «Pilota», a seconda dei casi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-3