Regolamento›Capo I
Art. 1
Istituzione e soppressione di corpi di piloti.
In vigore dal 2 feb 1950
Regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno.
Istituzione e soppressione di corpi di piloti.
Mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, potranno essere istituiti, o soppressi, corpi di piloti nei porti, stretti, canali ed altri luoghi di ancoraggio, ove ne sia riconosciuta la necessità.
I corpi di piloti già costituiti sono quelli indicati nella tabella A, unita al presente regolamento.
I corpi dei piloti sono distinti in due categorie:
Appartengono alla la categoria i corpi costituiti nei porti dove il movimento annuale medio delle navi a propulsione meccanica durante il triennio 1922-1924, abbia superato un milione di tonnellate di stazza netta; alla 2ª categoria tutti gli altri.
Nei porti ove non esistendo corpi di piloti, il pilotaggio, a norma dell'art. 197 del Codice per la marina mercantile, è disimpegnato da pratici locali, questi dovranno essere muniti di speciale autorizzazione, loro rilasciata su apposito modello dal comandante del compartimento marittimo, sentito l'Ufficio di porto locale.
I pratici locali, regolarmente autorizzati a norma del precedente capoverso, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all'atto in cui venga in questa istituito un Corpo di piloti, potranno essere dal Ministero nominati piloti effettivi, su proposta della Capitaneria di porto, purchè posseggano i requisiti indicati alle lettere a), d) ed f) del seguente .
Note all'articolo
- Il D.P.R. 21 novembre 1949, n. 1020, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui all'ultimo comma, dell'art. 1 del regolamento generale di pilotaggio, approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, e modificato con regio decreto 1 dicembre 1934, n. 2256, si applica, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, anche per coloro che siano stati assunti come piloti per necessita' belliche nei porti da 1ª categoria, dove gia' era costituito un corpo di piloti, purche' posseggano, altre ai requisiti di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 17 del regolamento, la patente di padrone marittimo ed abbiano prestato almeno quattro anni di servizio presso il porto nel quale deve esercitarsi il pilotaggio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-1