RegolamentoCapo I

Art. 2

Dipendenza dei piloti dall'autorità marittima.

In vigore dal 5 giu 1926
I piloti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali, dipendono direttamente dai comandanti e dagli ufficiali di porto e sono tenuti a coadiuvarli, ogni qualvolta ne siano richiesti, per quanto riguarda il Servizio tecnico del porto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo