Regolamento›Capo I
Art. 2
2 / 39Dipendenza dei piloti dall'autorità marittima.
In vigore dal 5 giu 1926
I piloti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali, dipendono direttamente dai comandanti e dagli ufficiali di porto e sono tenuti a coadiuvarli, ogni qualvolta ne siano richiesti, per quanto riguarda il Servizio tecnico del porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-2