Regolamento›Capo I
Art. 5
Caratteristiche dei galleggianti.
In vigore dal 5 giu 1926
Ogni galleggiante dei piloti deve:
a) portare a poppa il proprio nome e quelle del porto di iscrizione nei modi stabiliti dall'art. 261 del regolamento marittimo;
b) essere dipinto in nero, con una cinta bianca di 15 centimetri al disotto dell'orlo superiore del bordo;
c) portare scritta, con lettere bianche, sui lati esterni di prora, e sullo specchio di poppa, la parola «Pilota».
Se il corpo dei piloti abbia due o più galleggianti, ognuno di essi è distinto da un numero d'ordine scritto dopo la parola Pilota»;
d) avere dipinta sopra ogni vela, da ambo i lati, con colore nero se la tela è bianca e con colore bianco se la tela è colorata, la lettera «P» di altezza uguale al terzo di quello della vela.
Se il galleggiante è a propulsione meccanica e fornito di fumaiolo, questo, sempre dipinto in nero, porterà ai due lati la lettera «P» colorata in bianco, di altezza ad esso proporzionata;
e) tenere alzata di giorno una bandiera a tre striscie verticali, di uguali dimensioni, la prima, all'inferitura, azzurra, la seconda bianca, nel cui centro sarà dipinta in azzurro la lettera «P», la terza azzurra;
f) tenere accesi, di notte, i fanali prescritti dal regolamento, per evitare gli abbordi in mare.
È vietato a qualsiasi nave o galleggiante di fare uso dei distintivi speciali dei galleggianti dei piloti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-5