Regolamento›Capo I
Art. 12
Remunerazione al pilota che si reca incontro ad una nave.
In vigore dal 5 giu 1926
Il pilota che, per ordine dell'autorità marittima, in seguito a domanda degli interessati, debba recarsi incontro ad una nave in arrivo, fuori dei limiti previsti dal regolamento speciale, ha diritto alla mercede stabilita dalla tariffa per l'entrata, aumentata di un quarto, allorchè la nave sia raggiunta ad una distanza dal porto non superiore alle 10 miglia, od il pilota abbia dovuto attenderla per un periodo di tempo non superiore alle sei ore.
Qualora, invece, la nave sia stata raggiunta a distanza maggiore delle dieci miglia, oppure l'attesa della nave sia stata di oltre sei ore, il pilota ha diritto ad una mercede superiore a quella stabilita dal precedente comma e da determinarsi, nel caso di disaccordo fra le parti, dall'autorità marittima, ai sensi dell' e seguenti del Codice per la marina mercantile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-12