RegolamentoCapo II

Art. 17

Requisiti degli aspiranti piloti.

In vigore dal 2 feb 1950
L'ammissione in ciascun corpo di piloti è fatta esclusivamente in base ai risultati di esame di concorso fra coloro che possiedono i seguenti requisiti: a) iscrizione fra la gente di mare di 1ª categoria; b) età non inferiore a 28 anni e non superiore ai 40 anni compiuti. Detto limite massimo di età è elevato: di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, nonché per coloro che siano stati partigiani o combattenti o cittadini deportati dal nemico o reduci dalla prigionia, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare e per coloro che hanno conseguito promozioni di guerra. Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni. c) tirocinio di navigazione di coperta di anni sei compiuto esclusivamente su navi nazionali, e, per i porti di prima categoria, anche la patente di capitano di lungo corso con un periodo di tre anni almeno di navigazione di ufficiale di coperta; d) costituzione sana, robusta e senza difetti, perfetto senso dell'udito, integra percezione dei colori e acutezza visiva normale, tanto con la visione binoculare, quanto con quella monoculare. L'accertamento di queste condizioni fisiche è fatto inappellabilmente da due medici militari nominati dal comandante del Compartimento marittimo; e) non essere mai stato condannato per i reati indicati nell'art. 62 b) del Codice per la marina mercantile; od avere ottenuto la riabilitazione; f) risultare di buona condotta morale e politica. Le condizioni di cui alle lettere a), b), c), e), si provano nei modi prescritti dall'art. 140 del regolamento per l'applicazione del Codice per la marina mercantile, la condizione di cui alla lettera f) mediante la presentazione di certificati rilasciati rispettivamente dalla autorità podestarile e dall'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso che un concorso per la nomina di pilota in porti di 1ª categoria andasse deserto, il Ministero delle comunicazioni potrà autorizzare che nel successivo bando per altro concorso sia derogato alle norme di cui alla lettera c) per quante concerne il requisito della patente di capitano di lungo corso. Quando invece sia andato deserto un concorso per pilota di un porto di seconda categoria, il Ministero potrà autorizzare la competente Capitaneria di porto a conferire l'incarico del pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, ad altrettanti pratici locali conformemente all' penultimo comma, del presente regolamento. I pratici locali dovranno possedere tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, salvo che il tirocinio di cui alla lettera c) potrà essere costituito in parte da navigazione di coperta e in parte da esercizio di pesca, o di traffico locale, purchè la navigazione sia almeno di 18 mesi. I pratici locali che abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere dal Ministero nominati piloti effettivi, su proposta della competente Capitaneria di porto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo