Regolamento›Capo I
Art. 13
Comunicazioni alle navi fuori del porto.
In vigore dal 5 giu 1926
Il pilota che sia chiamato da una nave solamente per far giungere comunicazioni a terra, ovvero che, col permesso dell'autorità marittima, sia stato inviato da interessati a far comunicazioni ad una nave, ha diritto ad una remunerazione di L. 100, a carico della nave, nel primo caso, e degli interessati nel secondo, sempre quando la nave non sia a distanza maggiore di dieci miglia e non abbia avuta luogo alcuna operazione di pilotaggio, nè l'ingresso della nave nel porto.
Qualora la nave sia a distanza maggiore delle 10 miglia, la remunerazione è aumentata in proporzione ed in caso di contestazione viene determinata dall'autorità marittima ai sensi dell' e seguenti del Codice per la marina mercantile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-13