Regolamento›Capo III
Art. 21
Capo e sotto capo piloti.
In vigore dal 5 giu 1926
In ogni corpo di piloti, il comandante del compartimento, salva l'eccezione di 'cui all'ultimo comma del successivo , conferisce ad uno dei piloti, l'incarico di capo e, eventualmente, ad uno o più, secondo il bisogno, quello di sottocapo.
La scelta è fatta tenuto conto dei maggiori titoli, della maggiore competenza tecnica di pilotaggio, delle qualità di carattere, della capacità direttiva e sentito l'Ufficio marittimo competente qualora trattisi di corpo stabilito fuori del capoluogo di compartimento.
L'incarico di capo pilota, può essere conferito soltanto a coloro che abbiano almeno cinque anni di servizio di pilotaggio dalla nomina ad effettivo. Il Ministero, nell'interesse del regolare andamento del servizio, potrà autorizzare la deroga a tale norma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-21