Regolamento›Capo III
Art. 23
Disciplina dei piloti.
In vigore dal 15 lug 1926
I piloti debbono ubbidienza e rispetto ai capi e sotto capi e, a bordo dei galleggianti di cui al successivo , al pilota che ne ha il comando.
Essi, al pari dei capi e sotto capi, hanno l'obbligo di risiedere nella località ove trovasi il corpo cui appartengono e non possono allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità marittima. Questa stabilisce, d'accordo col capo pilota, il turno di servizio ed ha facoltà di cambiarlo.
I piloti di turno debbono essere sempre reperibili nel loro ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-23