RegolamentoCapo III

Art. 23

Disciplina dei piloti.

In vigore dal 15 lug 1926
I piloti debbono ubbidienza e rispetto ai capi e sotto capi e, a bordo dei galleggianti di cui al successivo , al pilota che ne ha il comando. Essi, al pari dei capi e sotto capi, hanno l'obbligo di risiedere nella località ove trovasi il corpo cui appartengono e non possono allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità marittima. Questa stabilisce, d'accordo col capo pilota, il turno di servizio ed ha facoltà di cambiarlo. I piloti di turno debbono essere sempre reperibili nel loro ufficio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-23

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