Art. 23 · Disciplina dei piloti.
RegolamentoCapo III

Art. 23

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Disciplina dei piloti.

In vigore dal 15 lug 1926
I piloti debbono ubbidienza e rispetto ai capi e sotto capi e, a bordo dei galleggianti di cui al successivo , al pilota che ne ha il comando. Essi, al pari dei capi e sotto capi, hanno l'obbligo di risiedere nella località ove trovasi il corpo cui appartengono e non possono allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità marittima. Questa stabilisce, d'accordo col capo pilota, il turno di servizio ed ha facoltà di cambiarlo. I piloti di turno debbono essere sempre reperibili nel loro ufficio.

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Pro

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