Regolamento›Capo III
Art. 28
Dispensa dal servizio.
In vigore dal 25 dic 1926
I componenti i corpi dei piloti i quali abbiano raggiunto il 65° anno di età, ovvero che anche prima non siano più fisicamente idonei al disimpegno del servizio di pilotaggio, sono cancellati dal registro stabilito dall'art. 193 del Codice per la marina mercantile e sono tenuti a restituire la tessera di riconoscimento.
Qualora per motivi di salute l'assenza di un pilota dal servizio si prolunghi oltre i 10 giorni, il comandante di porto, in seguito a rapporto del capo pilota farà procedere agli opportuni accertamenti fiscali avvalendosi dell'opera di ufficiali medici della Regia marina, o del Regio esercito, ovvero anche di medici di porto o civili. La spesa relativa sarà a carico del corpo o del pilota, a seconda che l'infermità venga o no riconosciuta.
In caso di persistenza della malattia, periodicamente accertata nel modo sopra indicato, il pilota avrà diritto, sino a sei mesi, alla intera quota di proventi spettantegli, la quale verrà ridotta a due terzi per un ulteriore periodo massimo di altri sei mesi.
Al termine dell'anno, perdurando la infermità, il pilota verrà sottoposto alla visita medica collegiale di tre medici, nominati uno dall'infermo, uno dal capo pilota ed il terzo dall'autorità marittima. Questa, in caso di infermità del capo pilota, procederà anche alla nomina del medico che avrebbe dovuto essere da lui designato.
Tale accertamento può dal comandante del porto essere disposto anche quando egli abbia comunque motivo di ritenere che il pilota non possa prestare valido servizio per diminuita capacità fisica. Se dalla visita medica risulta che il pilota, non è più idoneo a prestare valido servizio, si fa luogo alla di lui cancellazione dal registro dei piloti ed al conseguente ritiro della tessera.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 18 novembre 1926, n. 2022, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 28 del regolamento generale di pilotaggio nei porti del Regno approvato col Nostro decreto n. 778 in data 29 aprile 1926, tutti i piloti i quali, dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso ed entro il 31 dicembre 1928, abbiano compiuto o compiano il 65° anno di eta', saranno mantenuti in servizio fino al compimento del 67° anno purche' continuino ad essere in possesso dei requisiti fisici, intellettuali e morali richiesti per l'esercizio del servizio di pilotaggio".
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